REGOLAMENTO
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TITOLO VI - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI



ART. 46 - Diritto all'informazione dei Consiglieri


1- I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle A-ziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2- Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informa-zioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi, a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione Consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può de-cidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligato-ria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazione coperte dal segreto d'ufficio.
3- Hanno infine diritto di pretendere visione, degli atti preparatori ed istruttori riguardan-ti le deliberazioni adottate dalla Giunta nelle materia di cui all'art. 45 comma secondo, lettere a), b) e c) - della Legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario Comunale contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.



ART. 47- Interrogazioni

1- Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prende-re alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2- Esse sono presentate per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale da uno o più Consiglieri.
3- Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla ri-chiesta.
4- Ove non venga richiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.




ART. 48 - Risposta alle interrogazioni

1- Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissato. Esse non possono avere durata superiore a quindici minu-ti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di es-sere o non essere soddisfatto.
2- La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3- Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4- L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sinda-co di decadenza dell'interrogazione.



ART. 49 - Interpellanze

1- L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco e al Segretario consiste nella doman-da posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2- Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.



ART. 50 - Svolgimento delle interpellanze


1- Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2- Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un assessore, l'in-terpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore ai cinque minuti le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3- Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimen-to e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmata-rio, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4- L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sinda-co di decadenza dell'interpellanza.
5- Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua inter-pellanza, può presentare sulla stessa una mozione.



ART. 51 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1- Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argo-menti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. In-tervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.



ART. 52 - Mozioni


1- La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2- La mozione è presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adu-nanza in cui è annunciata.


ART. 53 - Svolgimento delle mozioni


1- Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro pre-sentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2- Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, so-lo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3- Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4- Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.



ART. 54 - Emendamenti alle mozioni


1- Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.




ART. 55- Ordini del giorno riguardanti mozioni

1- Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2- Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.



ART. 56 - Votazione delle mozioni


1- Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti di-stinte e separate.
2- In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo com-plesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

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