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TITOLO
VI - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI
ART. 46 - Diritto all'informazione dei Consiglieri
1- I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune
ed a quelli degli Enti e delle A-ziende da quello dipendenti, nel rispetto
delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2- Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli
Enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori
dei provvedimenti, nonché informa-zioni e notizie riguardanti provvedimenti
amministrativi, a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone.
In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta
alla Commissione Consiliare permanente competente per materia. Se questa
ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del
Consigliere, può de-cidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza
del richiedente e con quella obbligato-ria del Sindaco e dell'Assessore
delegato, per l'esame delle notizie e delle informazione coperte dal segreto
d'ufficio.
3- Hanno infine diritto di pretendere visione, degli atti preparatori
ed istruttori riguardan-ti le deliberazioni adottate dalla Giunta nelle
materia di cui all'art. 45 comma secondo, lettere a), b) e c) - della
Legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario Comunale contestualmente
all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione
della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.
ART. 47- Interrogazioni
1- Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco
se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia
esatta, se si sia presa o si stia per prende-re alcuna risoluzione intorno
ad un determinato affare.
2- Esse sono presentate per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale
da uno o più Consiglieri.
3- Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che
venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere
entro i successivi trenta giorni dalla ri-chiesta.
4- Ove non venga richiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella
prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.
ART. 48 - Risposta alle interrogazioni
1- Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un
assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissato. Esse non possono
avere durata superiore a quindici minu-ti e possono dar luogo a replica
da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di es-sere o non
essere soddisfatto.
2- La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3- Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri,
il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo
firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso
accordo.
4- L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione,
da parte del Sinda-co di decadenza dell'interrogazione.
ART. 49 - Interpellanze
1- L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco e al Segretario
consiste nella doman-da posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti
della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2- Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta
giorni.
ART. 50 - Svolgimento delle interpellanze
1- Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di
svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non
superiore a dieci minuti.
2- Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da
un assessore, l'in-terpellante ha diritto di esporre, in sede di replica
e per un tempo non superiore ai cinque minuti le ragioni per le quali
si dichiara o no soddisfatto.
3- Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri,
il diritto di svolgimen-to e quello di replica competono ad uno solo di
essi. Tale diritto spetta al primo firmata-rio, salvo che tra gli interpellanti
non sia intervenuto un diverso accordo.
4- L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione,
da parte del Sinda-co di decadenza dell'interpellanza.
5- Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta
ad una sua inter-pellanza, può presentare sulla stessa una mozione.
ART. 51 - Svolgimento congiunto
di interpellanze e di interrogazioni
1- Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento
o ad argo-menti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della
seduta allo scopo fissata. In-tervengono per primi i presentatori delle
interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine
gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore
a cinque minuti.
ART. 52 - Mozioni
1- La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno
o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio
su un determinato argomento.
2- La mozione è presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al
verbale dell'adu-nanza in cui è annunciata.
ART. 53 - Svolgimento delle mozioni
1- Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva
alla loro pre-sentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2- Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata,
all'occorrenza, so-lo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari
e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3- Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore
ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere,
che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente
i cinque minuti.
4- Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione
di voto.
ART. 54 - Emendamenti alle mozioni
1- Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno
però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente
articolo e votati per appello nominale.
ART. 55- Ordini del giorno riguardanti mozioni
1- Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare
ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano
essere illustrati dai proponenti.
2- Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo
la conclusione della votazione sulla mozione.
ART. 56 - Votazione delle mozioni
1- Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che,
anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata
richiesta di votazione per parti di-stinte e separate.
2- In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata
nel suo com-plesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene
la maggioranza assoluta dei votanti.
TITOLI DEL :
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