Il versamento della prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere effettuato entro il 18 giugno.
La seconda rata costituirà saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, il versamento deve essere effettuato entro il 17 Dicembre.
Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando esclusivamente il modello F24 con i codici di seguito riportati:
Modalità di versamento dell'IMU da parte di soggetti residenti all'estero
| CODICE IMU | DESCRIZIONE | ENTE |
| G015 | Codice Comune | |
| 3912 | Abitazione Principale e relative Pertinenze | COMUNE |
| 3913 | Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale | COMUNE |
| 3914 | Terreni Agricoli | COMUNE * |
| 3915 | Terreni Agricoli | STATO * |
| 3916 | Aree Edificabili | COMUNE |
| 3917 | Aree Edificabili | STATO |
| 3918 | Altri Fabbricati | COMUNE |
| 3919 | Altri Fabbricati | STATO |
* Esente il Comune di Olbia
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione " SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:
- nello spazio "Codice Ente/Codice Comune" è riportato il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
- nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;In sede di compilazione del F24 nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI":
- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero Immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3cifre)
- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.
Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 12,00. Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti; deve però essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.





