Comune di Olbia

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Home Cambio di residenza in tempo reale

Cambi di Residenza in Tempo Reale

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Il 9 Maggio 2012 entra in vigore, in attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del D.L. 9
febbraio 2012 (legge di conversione 35 del 4 aprile 2012), il "Cambio di Residenza in tempo reale".


Informazioni e Modulistica

Le domande di iscrizione provenienti da altro comune o dall'estero, di cambio di abitazione
all'interno del comune, o di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) redatte su

modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione
indicata dal ministero stesso, potranno essere presentate:

  -allo sportello residenze e cambi di abitazione
  -per posta raccomandata all'indirizzo: Comune di Olbia Via Dante, n. 1 07026 Olbia.
  -per fax al n. 078952316,
  -o, per via telematica agli indirizzi
     PEC: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ,
     in questi casi tuttavia nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

  • la richiesta sia sottoscritta con firma digitale;
  • la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (pec) del dichiarante;
  • la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del
    dichiarante, siano acquisite a mezzo scanner e trasmessi per posta elettronica semplice.

La dichiarazione di residenza è resa a norma del D.P.R. 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano
gli art. 75, 76 e 77 dello stesso D.P.R., che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione
anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale.

E' inoltre prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.


Il nuovo Procedimento dei Cambi di Residenza.


La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dalla legge 241/90 (e recante l'informazione degli accertamenti
eseguiti e la durata del procedimento) è rilasciata all'interessato contestualmente alla
presentazione dell'istanza allo sportello, ovvero successivamente con altro mezzo.
  • Entro i 2 giorni lavorativi successivi all'istanza, il comune dispone la registrazione della nuova residenza,
    con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al comune
    di provenienza, il quale la dispone entro i successivi 2 giorni lavorativi; entro i successivi 5 giorni lavorativi, il comune di provenienza comunica/conferma al comune
    di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
  • nelle more del procedimento, il comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle
    informazioni documentate, mentre il comune di provenienza sospende immediatamente la certificazione;
  • il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente
    comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
  • in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) o di esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora
    abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis
    Legge 241/90 smi. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i
    termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui
    sopra. L’ufficiale d’anagrafe avrà altri 45 giorni a disposizione per la decisione finale. Le motivazioni del mancato accoglimento delle
    osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente;
  • le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili.


Documentazione da presentare:

    • indirizzo esatto dell'abitazione (denominazione via dello stradario ufficiale, numero civico, frazione);
    • documento di riconoscimento (per gli stranieri passaporto o documento equipollente);
    • codice fiscale, se non già residenti nel Comune;
    • patente di guida e carta di circolazione/contrassegno di identificazione degli eventuali veicoli di proprietà, necessari al
      dichiarante per poter compilare la richiesta di aggiornamento di indirizzo da inoltrare alla Motorizzazione Civile (una per ogni familiare
      interessato) NB in alcuni particolari casi (auto d'epoca, taxi, veicoli agricoli, rimorchi superiori a 7 tonnellate ecc.) il titolare del
      documento deve provvedere alla variazione direttamente, attraverso la locale Motorizzazione Civile.
    • informazioni utili ad orientare l'attività informativa della Polizia Locale
    • nel caso di inserimento in nucleo familiare già residente nell'abitazione, dichiarazione di conferma
      di un membro maggiorenne del nucleo in questione (*)
    • per le scissioni di nucleo familiare comprendenti minori, il consenso al trasferimento dell'altro genitore (*)

(*) entrambe le dichiarazioni consentono di evitare la sospensione del procedimento per informarne i cointeressati.

   Informazioni per trasferimento di Residenza per Cittadino Italiano

   Informazione per trasferimento di residenza per cittadini Comunitari

   Informazioni per trasferimento di residenza per cittadini Extracomunitari

Oltre a quanto sopra gli stranieri devono produrre:

  • se appartenenti agli altri paesi dell'U.E.: documentazione del possesso dei requisiti previsti per il soggiorno o
    Attestazione di Soggiorno Permanente e richiesta di iscrizione anagrafica in bollo (€ 14,62);
  • se appartenenti ad un paese extracomunitario permesso/carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta di rinnovo,
    o, nei casi previsti, la ricevuta della presentazione del primo permesso e passaporto con visto d'ingresso
    per motivi familiari/di lavoro rilasciato dall'Autorità Consolare Italiana nel paese di origine e copia non autenticata
    del nulla-osta/contratto di lavoro sottoscritto allo Sportello Unico per l'Immigrazione.