Comune di Olbia

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Home Notizie dalla Città Alcolici: Ordinanza contingibile ed urgente n° 113 del 31/07/2009

Alcolici: Ordinanza contingibile ed urgente n° 113 del 31/07/2009

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fascia-sindaco-homeDivieto di vendere e di somministrare a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione.
IL SINDACO, PREMESSO che nel territorio cittadino va diffondendosi, soprattutto tra i giovani, l'abitudine ad abusare di sostanze alcoliche;

CONSIDERATO che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze, da parte dei medesimi, non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista;

TENUTO CONTO che l'evidenziata nocività e pericolosità è ulteriormente sottolineata anche da sempre più frequenti fatti di cronaca che hanno come protagonisti dei minorenni che hanno abusato di alcol;

RITENUTO che la dimensione che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani richieda azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell'alcol;

PREMESSO altresì che giungono frequentemente, agli organi preposti alla vigilanza, segnalazioni da parte di cittadini le quali evidenziano che i giovani, a seguito dell'assunzione delle sostanze alcoliche, si aggirano nel centro urbano causando disagi, producendo schiamazzi e danneggiamenti con compromissione della quiete pubblica, in specie nelle ore notturne, e, non infrequentemente, compiendo anche atti contrari al pubblico decoro;

CONSIDERATO che tali episodi, oltre a determinare una situazione di degrado ambientale, rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita di cui gli abitanti devono godere, anche in orario serale e notturno, nell'ambito della comunità e determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

RILEVATO che l'art. 689 del Codice Penale vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 30/03/2001, n. 125 il quale stabilisce che "...per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana:definizioni e ambiti di applicazione";

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 130 del 20/11/2007 relativa la divieto di consumo di alcolici in aree pubbliche;

RITENUTO NECESSARIO adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza, tenuto conto della situazione citata in premessa ed allo scopo di evitare che tali comportamenti possano sfociare in veri e propri reati;

SENTITI gli Assessori alla Polizia Locale e Sicurezza, alle Attività Produttive, alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione;

PRESO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fi

ni della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO il D.L. 23/05/2008, n.92 convertito in legge 24/07/2008, n.125;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 689 del Codice Penale;

VISTO l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

ORDINA

* fermo restando il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall'art. 689 del C.P., nel territorio del Comune di Olbia è fatto divieto di vendere e di somministrare, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 689 C.P., a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione;
* tali divieti si estendono anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
* i predetti divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche, effettuata in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non vi sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinchè le bevande alcoliche non siano vendute ai minori;
* ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 500,00;
* la determinazione della cifra oblabile in misura ridotta è rimessa alla Giunta Municipale che la prevede con separato atto ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 così come modificato dall'art. 6bis della legge 24/07/2008, n.125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

DISPONE

La presente ordinanza entrerà in vigore il 31/07/2009.

La presente ordinanza viene preventivamente comunicata alla Prefettura ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

la presente Ordinanza venga:

- regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Olbia;

- eseguita dal Corpo di Polizia Municipale di Olbia e da chiunque altro spetti farla osservare;

A norma dell'art. 3, comma 4, Legge 07.08.1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12,1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli