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Emergenza Coronavirus. Avviso del 1 aprile 2020.

Pubblicato il 1 aprile 2020 • Avviso alla Cittadinanza , Emergenza

Prescrizioni che riguardano l’intero territorio nazionale e valide fino 3 aprile 2020. Il presente avviso verrà aggiornato non appena sarà vigente la proroga alle prescrizioni annunciata dal Governo.

È vietato:

- trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;

- spostarsi anche per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

- l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali restano aperti al pubblico.

È consentito:

- svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione;

- ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute;

- portare fuori i propri animali da affezione a non più di 200 mt dalla propria abitazione;

- lo sposamento, nei pressi della propria abitazione, giustificato da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute;

- uscire dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali, ma solo un componente di ciascun nucleo familiare per volta ed una sola volta al giorno. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci;

- la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

Sono chiusi:

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante sull’intero territorio regionale; chiusi anche quelli posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri;

- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1;

- le imprese le cui attività sono sospese devono completare le attività entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza;

Restano aperti:

- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari;

- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;

- le attività professionali, fermo restando il massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile (smart working dalla propria abitazione);

- se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, possono proseguire anche le attività produttive non comprese nell’allegato 1;

- restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;

- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti.