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Red Valley e Ferragosto. Le ordinanze per garantire la sicurezza.

Pubblicato il 11 agosto 2022 • Comunicati Stampa , Eventi

«La macchina organizzativa corre veloce e non vediamo l’ora di accogliere il Red Valley nella nostra città, festival che si lascia presagire come un grande successo fin dal suo primo annuncio, mesi fa» afferma il sindaco Settimo Nizzi.

«I grandi eventi sono ormai parte integrante del nostro calendario che, negli anni, continueremo ad arricchire, - prosegue - ma occorre sempre porre la sicurezza al primo posto, ecco perché abbiamo emesso le ordinanze che regolano il consumo di alcolici e i comportamenti nel territorio comunale».

Dal 12 al 15 agosto 2022, dalle ore 18.00 alle ore 04.00 sono vietati detenzione e consumo, nonché somministrazione e vendita, di bevande alcoliche e superalcooliche, sia in forma fissa che ambulante nella zona esterna all’area nella quale si svolgono i concerti, nel raggio di metri 500. Inoltre, in tutto il territorio comunale, è vietata detenzione e vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante ed inclusi i distributori automatici, di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori diversi da carta o materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica. La notte di ferragosto le restrizioni si applicheranno sempre dalle ore 18.00, ma saranno estese fino alle 8.00, mentre la musica potrà essere diffusa fino alle ore 4.00 del mattino del 15/8. Gli esercenti le attività di somministrazione di bevande dovranno provvedere nelle aree esterne ai rispettivi locali, alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed alla pulizia delle aree adiacenti entro le ore 04,00 del 15 agosto 2022. È inoltre vietato il campeggio ed accendere fuochi sulle spiagge. Per consentire la pulizia degli arenili, asciugamani, sedie e qualunque altro oggetto che occupi le spiagge, dovranno essere rimossi entro le ore 04.00 del 15 agosto 2022.

Le eventuali violazioni alle ordinanze prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall’art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; le trasgressioni saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell’art. 650 c.p.