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Dichiarazioni di residenza e cambi di abitazione

Ultima modifica 10 gennaio 2024

I cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall’estero) e i cambi di abitazione (per chi si trasferisce presso un altro indirizzo, sempre all’interno del territorio) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte dell’ufficio.

Per qualunque informazione rivolgersi all‘Ufficio Residenze 0789/52126 - 52221

Informazioni e Modulistica

Le domande di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero e di cambio di abitazione all'interno del comune, potranno essere presentate, nella modalità telematica sotto descritta, sull'apposita modulistica ministeriale debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso.

Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

  • per via telematica all'indirizzo PEC: residenze@pec.comuneolbia.it (riceve anche da e-mail non certificata), allegando il modello ministeriale debitamente compilato, sottoscritto con firma digitale o firma autografa, di tutti i componenti maggiorenni, nonchè documento di identità di tutti i componenti maggiorenni.
  • Di persona allo sportello residenze (con la presenza di tutti i componenti maggiorenni che si trasferiscono, o con delega qualora non venissero personalmente);
  • per posta raccomandata all'indirizzo: Comune di Olbia Via Dante, n. 1, 07026 Olbia;

In questi casi, tuttavia, è necessario il rispetto della seguente condizione:

La dichiarazione di residenza deve essere inviata solo quando il cittadino si è già trasferito.  
Essa è resa a norma del D.P.R. 445/2000, pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano gli art. 75, 76 e 77 dello stesso D.P.R., che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale.

In caso di mancata conferma della residenza è prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il nuovo Procedimento dei Cambi di Residenza

La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dalla legge 241/90, recante l'informazione degli accertamenti da eseguire e la durata del procedimento, è rilasciata all'interessato contestualmente alla presentazione dell'istanza allo sportello, ovvero successivamente, con altro mezzo, secondo quanto indicato dall’interessato nel modello ministeriale della domanda.

In caso di invio per e-mail della dichiarazione, è indispensabile accertarsi del buon esito della pratica.

  • La variazione è in tempo reale e decorre dal giorno della presentazione. Entro i 2 giorni lavorativi successivi all'istanza, il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte dell’ufficio;
  • Il comune di nuova mutazione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, qualora non venisse inviata comunicazione entro il termine indicato, la mutazione si intende confermata (si consiglia comunque, decorsi i termini, di verificare lo stato della pratica, contattando l'ufficio);
  • in caso di esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il preavviso di annullamento previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 smi. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione sospende i termini, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.
  • Le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente;
  • le richieste prive di informazioni essenziali indicate con il simbolo * nonché del titolo di possesso dell’alloggio sono irricevibili.

Elementi e documenti essenziali da presentare ai fini della ricevibilità dell'istanza:

  • indirizzo esatto dell'abitazione (denominazione VIA dello stradario ufficiale, NUMERO CIVICO, eventuali ESPONENTE, SCALA, PIANO e INTERNO);
  • titolo di possesso dell'alloggio, obbligatorio senza il quale la richiesta di residenza è irricevibile ai sensi dell'art. 5 Decreto Legge 47/2014 (copia del contratto d'affitto o di registrazione, copia del contratto di comodato d’uso gratuito, dichiarazione firmata dal proprietario dell'immobile o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che precisa cognome, nome e indirizzo di residenza del proprietario dell'immobile al quale inviare le comunicazioni);
  • documento di riconoscimento (per gli stranieri passaporto o documento equipollente);
  • permesso/carta di soggiorno per i cittadini extra-ue;
  • codice fiscale, indispensabile per le iscrizioni da altro comune o dall’estero;
  • indicazione se in possesso di patente di guida rilasciata dalla motorizzazione italiana e/o  mezzo di circolazione targato in Italia di proprietà di chi si trasferisce; a partire dal 16/05/2018 il comune di Olbia è entrato a far parte dell’anagrafe unica nazionale ANPR, pertanto la motorizzazione acquisisce autonomamente la variazione di residenza dell’interessato;
  • nel caso di inserimento in nucleo familiare già residente nell'abitazione, firma di un membro maggiorenne del nucleo in questione;
  • per le scissioni dal nucleo familiare di un minore, la dichiarazione di conoscenza al trasferimento dell'altro genitore.

Art. 5. Lotta all'occupazione abusiva di immobili

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (G.U. 28 marzo 2014, n. 73) che recita:

Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

La dichiarazione di residenza DEVE essere corredata da copia del titolo di possesso dell'alloggio, ovvero copia del contratto d'affitto, copia del contratto di comodato gratuito, copia di cessione d'uso del fabbricato o in alternativa una dichiarazione firmata dal proprietario dell'immobile o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che precisa gli estremi del proprietario dell'immobile nonché il recapito al quale inviare le comunicazioni.

In assenza di tale documentazione la richiesta è IRRICEVIBILE.

Oltre a quanto sopra gli stranieri devono produrre:

  • se appartenenti agli altri paesi dell'U.E.: documentazione del possesso dei requisiti previsti per il soggiorno;
  • se appartenenti ad un paese extracomunitario permesso/carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta di rinnovo, o, nei casi previsti, la ricevuta della presentazione del primo permesso e passaporto con visto d'ingresso per ricongiungimento familiare/di lavoro rilasciato dall'Autorità Consolare Italiana nel paese di origine e copia non autenticata del nulla-osta/contratto di lavoro sottoscritto allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Normativa di riferimento

D. L. 5/2012 “Cambio di residenza in tempo reale”.

 

D.  Lgs. 30/2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE.

 

D. L. 286/98 Testo unico sull'immigrazione".

D.L 47/2014 “Lotta all’occupazione abusiva degli immobili”.

Dal 9 Maggio 2012 è entrato in vigore, in attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 (legge di conversione 35 del 4 aprile 2012), il "Cambio di Residenza in tempo reale".

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Cittadini comunitari
26-07-2021

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Cittadini extracomunitari
26-07-2021

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Lotta all'occupazione abusiva di immobili - Modulo
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