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Decreto Ingiuntivo - Giudice di Pace

Ultima modifica 3 agosto 2023

Si può presentare un ricorso al Giudice nei seguenti casi:

  1. se l’utente ha prestato denaro o cosa ad un terzo;
  2. se l’utente ha venduto della merce che non è stata pagata;
  3. se l’utente ha comperato cosa mobile che non è stata consegnata e se si è in grado di dimostrarlo con un atto scritto (scrittura privata, fattura, ecc.).
  4. se l’utente deve riscuotere delle somme dovute per oneri condominiali

Il ricorso per Decreto Ingiuntivo unitamente alla Nota di Accompagnamento dotata di codice a barre (per la compilazione vai al sito https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php) e ai bolli qualora dovuti (vedi Tabella contributo Unificato) deve essere depositato presso la Cancelleria per l'iscrizione della causa a ruolo. 

Il ricorso, unitamente alla Nota di Accompagnamento dotata di codice a barre e ai bolli qualora dovuti (vedi Tabella contributo Unificato), può pervenire alla Cancelleria anche a mezzo raccomandata R/R 

In questi casi, a seconda del valore (come nel caso della citazione), si può chiedere da soli o con l’avvocato che il Giudice condanni la controparte, anche senza convocarla, a:

  1. pagare il dovuto;
  2. consegnare il bene.

L’ingiunzione, unitamente al ricorso, deve essere notificata alla controparte a cura del ricorrente o del suo legale.

Si rende noto che a seguito dell’emissione dell’ingiunzione da parte del Giudice la Cancelleria provvede già alla formazione delle copie conformi che saranno oggetto di ritiro, l’importo di bolli e diritti, per ciascun decreto ingiuntivo, è reso disponibile sul portale “giudice di pace online” e visionabile richiamando il fascicolo a mezzo numero di ruolo o protocollo web della nota di accompagnamento.

NB.:

E’ possibile, noto il numero di ruolo assegnato, seguire direttamente sul portale https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php  le vicende del ricorso; se il decreto ingiuntivo  risulta emesso esso è reso disponibile al richiedente non prima che siano trascorsi 3 giorni dalla registrazione al portale, ciò per consentire alla cancelleria di effettuare le attività che devono precedere il ritiro dello stesso.