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Materia Civile

Ultima modifica 6 settembre 2023

Le competenze del Giudice di Pace sono dettate dall’ Art. 7 del Codice di Procedura Civile.
Ciascun ufficio ha competenza nel  proprio ambito territoriale per le materie, alcune delle quali in modo esclusivo, stabilite dal Codice di Procedura Civile (c.p.c.).

 

Competenza esclusiva

Sono di competenza esclusiva del giudice di pace:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
  • le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. 

 

Competenza per valore

Sono di competenza del giudice di pace:

  • l’art. 7 c.p.c., le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 10.000,00 euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
  • le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 25.000,00 euro.

Su richiesta delle parti interessate, il Giudice di Pace può decidere secondo equità: senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali ma solo per cause fino a 1.100 €.

Il valore della causa va determinato seguendo le regole di cui agli artt. 10 e ss C.p.c., al capitale vanno sommati eventuali interessi scaduti e spese. (art 10 2° comma c.p.c.)

La funzione conciliativa

Il giudice di pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.