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Norme per le attività della città di Olbia che devono essere rispettate fino al 3 aprile p.v., a seguito del DPCM del 9 marzo 2020.

Pubblicato il 11 marzo 2020 • Emergenza

Norme per bar, ristoranti, medie e grandi strutture di vendita, punti di vendita di generi alimentari e altre tipologie di attività della città di Olbia che devono essere rispettate fino al 3 aprile p.v., a seguito del DPCM del 9 marzo 2020.

1. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6:00 alle ore 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione è prevista la sanzione della sospensione dell'attività.

2. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. 

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (es. esercizi di vicinato- sotto i 250 mq-, attività artigianali come pizzerie da asporto, gastronomie, gelaterie, pasticcerie e in generale tutte le attività di vendita di alimentari), anche quelle all’interno dei centri commerciali. Il gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

3. Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi,palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

DPCM 09/03/2020

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DPCM 08/03/2020

Allegato formato pdf