Seguici su
Cerca

Emergenza Coronavirus. Attività commerciali. DPCM 11 marzo 2020. Misure efficaci dal 12 al 25 marzo 2020.

Pubblicato il 13 marzo 2020 • Commercio , Emergenza

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, a seguito del DPCM del 11 marzo 2020, sono adottate le seguenti misure, efficaci dal 12 al 25 marzo 2020:

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere garantita la distanza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • A partire dal giorno 19 marzo (Ordinanze Sindacali n. 20 e n. 21), le attività devono chiudere alle ore 18.30 nei giorni feriali e devono restare chiuse la domenica. Sono escluse dal provvedimento le farmacie, le parafarmacie e le attività di ristorazione (consegne a domicilio). Le edicole e tabacchini restano aperti la domenica, ma devono chiudere sempre alle ore 18.30.

  • A partire dal giorno 21 marzo (Ordinanza del Ministero della Salute):  chiudono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante (con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto) e quelli all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri; restano aperti tali esercizi ubicati negli ospedali e negli aeroporti. Naturalmente resta l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020.
  • Restano garantiti, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, postali, finanziari e assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020

Ordinanza sindacale n. 21 del 20 marzo 2020

Ordinanza sindacale n. 20 del 19 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020