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Avviso dell'8 giugno 2020. Aperture e mobilità in seguito ai provvedimenti governativi e del Presidente della Regione Sardegna.

Pubblicato il 8 giugno 2020 • Avviso alla Cittadinanza

Mobilità da e per la Sardegna

È possibile spostarsi sull’intero territorio nazionale. Non è previsto alcun certificato di negatività al Covid-19 e nessuna quarantena per chi arriva in Sardegna da altre regioni italiane. Tutti i passeggeri, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi utilizzando l’apposito modulo on line.

Tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea.

Trasporto aereo

Dal 5 giugno 2020 sono ripristinati i collegamenti aerei nazionali da e per tutti gli aeroporti sardi (Olbia, Alghero e Cagliari).

Dal 25 giugno 2020 sono ripristinati i collegamenti aerei con tutti gli aeroporti internazionali, fatta salva la verifica dell’andamento della curva epidemiologica.

Trasporto marittimo

Dal 5 giugno sono ripristinati tutti i collegamenti nazionali da e per la Sardegna. In analogia al trasporto aereo, i collegamenti marittimi internazionali di passeggeri potranno riprendere operatività a decorrere dal 25 giugno 2020.

Sull’intero territorio regionale resta obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento.

Dal 3 giugno sono consentite le attività sotto indicate. Nelle more della definizione di specifici protocolli, l’esercizio delle attività è subordinato all’osservanza delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

  • commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);
  • servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali o in circoli privati, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
  • attività turistiche relative alla balneazione;
  • strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), alloggi in agriturismo;
  • commercio al dettaglio;
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
  • uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;
  • manutenzione del verde;
  • attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
  • tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore;
  • tirocini formativi relativi alle professioni sanitarie o di interesse sanitario, effettuati per il raggiungimento di qualifiche professionali, anche regolamentate da specifici accordi tra Stato e Regioni;
  • noleggio veicoli ed altre attrezzature;
  • informatori scientifici del farmaco;
  • aree giochi per bambini;
  • formazione professionale;
  • enti lirico-sinfonici per attività relative a prove e registrazioni in assenza di pubblico, previa adozione di specifici protocolli di prevenzione validati dalle competenti strutture sanitarie della Regione;
  • corsi individuali e delle attività formative delle scuole civiche di musica, dei corsi musicali privati individuali, delle attività formative musicali individuali effettuate da soggetti pubblici e/o privati, quali i corsi individuali relativi alle attività musicali popolari afferenti a cori, bande musicali e simili, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento ed a condizione che le attrezzature e i locali siano sanificati e che gli spazi vengano organizzati in modo tale da garantire la distanza tra le persone, secondo specifici protocolli di sicurezza da proporre per la validazione alla Direzione Generale della Sanità. Nelle more della definizione di tali protocolli, potranno osservarsi per analogia ed in quanto compatibili quelli già adottati per gli Enti lirico sinfonici.