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Emergenza Coronavirus. Avviso del 24 aprile 2020.

Pubblicato il 14 aprile 2020 • Avviso alla Cittadinanza , Emergenza

Prescrizioni che tutti i cittadini devono osservare con assoluto rigore al fine per contenere i contagi da COVID-19.

Fino al 26 aprile 2020:

- restano chiuse, nelle modalità che prevedono contatto diretto con il cliente, le attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria così come quelle di commercio al dettaglio di libri e di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché gli studi professionali.

Fino al 3 maggio 2020:

È vietato

- trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;

- spostarsi anche per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

- l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali restano aperti al pubblico.

È consentito

- uscire dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali, ma solo un componente di ciascun nucleo familiare per volta ed una sola volta al giorno. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci;

- negli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mezzi pubblici e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito entrare solo indossando idonee mascherine protettive e guanti, che devono essere mantenuti per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura. Chi non fosse riuscito a reperire le mascherine, deve comunque proteggere naso e bocca con un foulard o una sciarpa;

- per ridurre al minimo gli spostamenti delle persone, tutti i parcheggi della Città di Olbia gestiti da A.S.P.O. sono gratuiti. Nello specifico, si tratta delle strisce blu in superfice e dei quattro posteggi nelle strutture di San Simplicio, via Nanni, le Piramidi e quella in prossimità della stazione ferroviaria.

- portare fuori i propri animali da affezione a non più di 200 mt dalla propria abitazione;

- l’attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina;

- ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute;

- lo spostamento, nei pressi della propria abitazione, giustificato da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute;

- la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

Sono chiusi

- i bar, le palestre, le piscine, i parrucchieri, le estetiste, i mercati e i ristoranti (consentita la consegna a domicilio);

- tutti i mercati cittadini e il commercio itinerante;

- il parco urbano Fausto Noce;

- è vietato l’accesso nelle spiagge;

- le aree cimiteriali, ma è autorizzato l’accesso a un solo parente stretto o affine che accompagni il defunto per l’ultimo saluto;

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante sull’intero territorio regionale; chiusi anche quelli posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri;

- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati al presente avviso.

Restano aperti

- le attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020;

- a partire dal 24 aprile 2020 le attività incluse negli allegati 1 e 2 del DPCM del 10 aprile 2020 possono chiudere alle ore 20.00 nei giorni feriali, ma restano chiuse la domenica ed i giorni festivi. Le farmacie e le parafarmacie, così come le edicole e i tabacchini, non sono soggetti ad alcun tipo di restrizione;

- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari;

- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;

- le attività professionali, fermo restando il massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile (smart working dalla propria abitazione);

- se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, possono proseguire anche le attività produttive non comprese negli allegati;

- restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui agli allegati, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;

- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti.

Allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020

Allegato 2 del DPCM 10 aprile 2020

Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020

Ordinanza RAS n. 19 el 13 aprile 2020

Allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020

Allegato formato pdf

Allegato 2 del DPCM 10 aprile 2020

Allegato formato pdf

Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020

Allegato formato pdf

Ordinanza RAS n. 19 del 13 aprile 2020

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