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Emergenza Coronavirus. Avviso del 3 aprile 2020.

Pubblicato il 2 aprile 2020 • Avviso alla Cittadinanza , Emergenza

Prescrizioni che riguardano l’intero territorio nazionale e valide fino 13 aprile 2020.

È vietato:

- trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;

- spostarsi anche per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

- l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali restano aperti al pubblico.

È consentito:

- uscire dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali, ma solo un componente di ciascun nucleo familiare per volta ed una sola volta al giorno. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci;

- per ridurre al minimo gli spostamenti delle persone, tutti i parcheggi della Città di Olbia gestiti da A.S.P.O. sono gratuiti. Nello specifico, si tratta delle strisce blu in superfice e dei quattro posteggi nelle strutture di San Simplicio, via Nanni, le Piramidi e quella in prossimità della stazione ferroviaria.

- portare fuori i propri animali da affezione a non più di 200 mt dalla propria abitazione;

- svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione;

- ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute;

- lo spostamento, nei pressi della propria abitazione, giustificato da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute;

- la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

Sono chiusi:

- i bar, le palestre, le piscine, i parrucchieri, le estetiste, i mercati e i ristoranti (consentita la consegna a domicilio);

- tutti i mercati cittadini e il commercio itinerante;

- il parco urbano Fausto Noce;

- le aree cimiteriali, ma è autorizzato l’accesso ad una sola persona (parente o affine) che accompagni il defunto per l’ultimo saluto;

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante sull’intero territorio regionale; chiusi anche quelli posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri;

- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati (in fondo alla pagina).

Restano aperti:

- le attività di cui agli allegati in fondo alla pagina;

- le attività di vendita di generi alimentari, di prima necessità e le farmacie, così come i servizi bancari, postali, finanziari e assicurativi. Tutte le attività devono chiudere alle ore 18.30 nei giorni feriali e restare chiuse nei giorni festivi. Sono escluse dal provvedimento le farmacie, le parafarmacie e le attività di ristorazione (consegne a domicilio). Le edicole e tabacchini restano aperti la domenica, ma devono chiudere sempre alle18.30.

- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari;

- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;

- le attività professionali, fermo restando il massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile (smart working dalla propria abitazione);

- se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, possono proseguire anche le attività produttive non comprese negli allegati;

- restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui agli allegati, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;

- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti.

Allegato 1 al DPCM 25 marzo 2020

Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020

Allegato 2 al DPCM 11 marzo 2020