Emergenza Coronavirus. Avviso del 23 marzo 2020.
In seguito alle disposizioni emanate nei giorni scorsi a livello governativo, ecco le nuove prescrizioni che riguardano l’intero territorio nazionale e sono valide dal 23 marzo al 3 aprile 2020.
È vietato:
- trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;
- spostarsi anche per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
È consentito:
- svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione.
Sono chiusi:
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; chiusi anche quelli posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri;
- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1;
- le imprese le cui attività sono sospese devono completare le attività entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza;
Restano aperti:
- l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari;
- l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;
- le attività professionali, fermo restando il massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile (smart working dalla propria abitazione);
- se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, possono proseguire a lavorare anche le attività produttive non comprese nell’allegato 1;
- restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020
All. 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020