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Fase 2. Avviso del 4 maggio 2020. Aperture a seguito degli atti governativi e del Presidente della Regione Sardegna.

Pubblicato il 4 maggio 2020 • Avviso alla Cittadinanza , Emergenza

Dal 4 maggio 2020, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, oltre a quanto già disposto dai precedenti provvedimenti, sono consentiti:

  • gli spostamenti all’interno del territorio regionale per fare visita ai congiunti (motivo di necessità), oltre che comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Occorre sempre avere con sé l’autocertificazione (modello in vigore dal 4 maggio 2020), rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e utilizzare le protezioni delle vie respiratorie. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Ai nuclei familiari conviventi e residenti della regione Sardegna lo spostamento nell’ambito del territorio regionale presso altre case di proprietà, anche in comuni differenti da quello di residenza, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, controllo e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene.
  • Le passeggiate, le corse a piedi e in bicicletta e gli sport individuali all’aria aperta nel proprio comune di residenza, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2 metri.
  • L’esercizio individuale della pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto.
  • L’accesso al parco urbano Fausto Noce dalle ore 8.00 alle 20.00.
  • L’allenamento, in forma individuale e in strutture a porte chiuse, di atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive non individuali riconosciute di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o dalle rispettive federazioni.
  • L’accesso ai cimiteri cittadini dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 18.30, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle 13.00.
  • La vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo.
  • L’attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private.
  • I cantieri di edilizia pubblica e privata.
  • L’attività di vendita di generi alimentari e dei produttori agricoli nel mercato del martedì e del sabato; entrambi i giorni e fino al termine dell’emergenza i mercati si svolgeranno nel parcheggio della stazione in quanto tale area, per la sua configurazione e collocazione, consente il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento personale.
  • Lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le imbarcazioni, i natanti o le navi da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario, del marinaio con regolare contratto di lavoro. Sono altresì consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale (cantieristica nautica) rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni, natanti o navi da diporto all’ormeggio, per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria.
  • Con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, è consentito l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere. Nelle more dell’adozione di specifiche linee-guida e di protocolli per la fruizione in sicurezza degli arenili resta temporaneamente sospeso l’accesso al pubblico nelle spiagge, in concessione o libere, ivi compresa la battigia.
  • L’apertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini.
  • La vendita commerciale all’ingrosso e al dettaglio di materiali per l’edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione.
  • L'attività degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia.
  • La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili.
  • L’attività delle agenzie immobiliari, pratiche automobilistiche, di assistenza fiscale.
  • Nell’ambito delle attività rientranti nel codice ATECO 2007 “0.1”, relativa a “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi”, è consentita la produzione per autoconsumo, mediante la conduzione anche hobbistica di poderi, orti, vigneti e ortofrutticoli in genere.
  • La cura, l’allenamento e l’addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte di proprietari degli animali o da loro addetti maneggi autorizzati, ippodromi o proprietà private.
  • L’allenamento e l’addestramento di animali da affezione e da caccia nelle apposite aree attrezzate.
  • L’attività di tosatura degli ovini.

Negli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mezzi pubblici e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito entrare solo indossando idonee mascherine protettive od in alternativa protezioni per il naso e per la bocca (es. foulard o sciarpe) e guanti.

Con decorrenza dall’11 maggio 2020, salvo diversa valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, saranno riaperte le attività inerenti i servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, tatuatori) e gli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie.

Con decorrenza dal 18 maggio 2020, salvo diversa valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, riapriranno al pubblico bar e ristoranti.

Autodichiarazione editabile 4 maggio 2020

Allegato formato pdf