Seguici su
Cerca

Opposizione a Sanzioni Amministrative

Ultima modifica 4 novembre 2019

Al giudice di pace si può presentare opposizione per molte sanzioni amministrative in contestazione di importi inferiori a € 15.493,71. Per le violazioni al codice della strada il giudice di pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore.

Procedura

Nel caso di ricorso contro le sanzioni per infrazione al codice della strada si può presentare:

  1. Ricorso avverso la multa per infrazione al codice della strada (in alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto):
    1. si può presentare ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa o l’ordinanza- ingiunzione prefettizia. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa su strada, o dalla data notifica della multa
    2. oppure ricorso avverso la cartella esattoriale che viene inviata quando la multa non viene pagata. L’importo della sanzione contenuto nella cartella  è raddoppiato. Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Il ricorso avverso la cartella esattoriale può essere presentato solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, e non può essere proposto per contestare nel merito il verbale.
  2. Ricorso avverso l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa.

NOTA BENE:

  1. Nel caso di ricorso avverso multa per infrazione al codice della strada, il ricorso va presentato presso il giudice di pace competente in relazione al territorio in cui è stata commessa la violazione.
  2. Chi ha già pagato la multa non può più fare ricorso.
  3. Non si può presentare ricorso avverso l'avviso di violazione (la multa lasciata sul parabrezza): per poter presentare ricorso occorre attendere la notifica del verbale.
  4. Di norma se è stata applicata anche una sanzione accessoria (es. sospensione patente, etc..) non si può fare ricorso solo contro questa sanzione, ma si deve necessariamente contestare il verbale nel suo insieme.
  5. Non è necessaria l'assistenza di un avvocato. L'art. 6 del D. Lgs n. 150/2011 prevede che per le opposizioni a sanzioni amministrative il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza limiti di valore oppure conferire mandato ad un legale patrocinante.
  6. Il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato (vedi Tabella contributo Unificato).
  7. L’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada è inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al prefetto ai sensi dell’art 203 del D. Lgs. 285/1992: la scelta è alternativa e univoca
  8. Il ricorso per ritiro patente per guida in stato di ebrezza può essere presentato anche privo del certificato della Commissione Medica Provinciale, tuttavia, qualora sia richiesta la sospensione del provvedimento  inaudita altera parte, è necessario che tale certificazione sia presente agli atti al momento in cui il giudice decide nel merito  della sospensiva.

Il ricorso, redatto in lingua italiana e sottoscritto con firma autografa, unitamente alla Nota di Accompagnamento dotata di codice a barre (per la compilazione vai al sito https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php) e ai bolli qualora dovuti (vedi Tabella contributo Unificato e spese anticipazione notificazioni) deve essere depositato presso la Cancelleria per l'iscrizione della causa a ruolo. 

Il ricorso può pervenire alla Cancelleria anche a mezzo raccomandata R/R; è irricevibile il ricorso inviato per e-mail od a mezzo fax.

Pena l'irricevibilità, al ricorso deve sempre allegarsi l'atto impugnato.

Successivamente, il Giudice fissa il giorno dell'udienza con una comunicazione, che viene inviata a cura della cancelleria all'utente/ricorrente e ad un rappresentante dell'amministrazione che ha elevato la "multa". E' consigliabile richiedere la notifica ad un numero di fax od ad un indirizzo e-mail, in alternativa deve essere sempre indicato un recapito telefonico a mezzo del quale la Cancelleria avvisa l’utente per il ritiro degli atti presso la  stessa.

Gli artt. 6 co. 10 lett. b) e 7 co 9 lett. b)  del D. Lgs. 150/2011 prevedono espressamente la presenza del ricorrente all’udienza pena la convalida del provvedimento; in caso di impossibilità ad essere presente per giustificato motivo si consiglia di inviare, anche a mezzo fax, una giustificazione chiedendo al Giudice di decidere come richiesto nel ricorso oppure chiedendo uno spostamento dell’udienza.

Il ricorso comunque non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato salvo pronuncia di accoglimento della sospensiva richiesta al giudice che vi provvede nell'ordinanza di fissazione dell'udienza. La richiesta di sospensione va adeguatamente motivata nel ricorso e corredata di idonea documentazione.

Il ricorso deve sempre essere proposto dall’intestatario dell’atto notificato. Nel caso di sanzione stradale, non immediatamente contestata ed elevata quindi al proprietario è consigliabile di proporre ricorso congiunto dal proprietario e dal guidatore che interviene per riferire sui fatti posti a fondamento del ricorso.