Affari Stragiudiziali
Ultima modifica 15 novembre 2024
Si comunica che il servizio Affari Stragiudiziali effettuerà i seguenti orari:
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lunedì: dalle 10.30 alle 12.30;
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martedì: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 16:00.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'ufficio ai seguenti numeri telefonici 0789 - 52260.
Materia Amministrativa
Presso l’ufficio del Giudice di Pace si può:
- asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;
- fare un atto di notorietà per ritiro somme o possesso ventennale ininterrotto;
- richiedere l’autentica della firma su atti specifici;
ASSEVERAZIONE DI PERIZIE E TRADUZIONI | |
DOVE E QUANDO |
Presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace in Via Venafiorita 1 – ex Palazzo di Giustizia piano 1°
tel. 0789 52260 Non è necessario prendere appuntamento |
COS'E' |
E’ la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento davanti al Funzionario. |
CHI |
La perizia/traduzione deve essere giurata da chi l’ha effettuata. |
COME |
Il perito o il traduttore si recano presso l’Ufficio del Giudice di Pace con un documento valido d’identità e con la perizia o la traduzione da giurare. Non esiste una competenza territoriale e il giuramento può essere effettuato in qualunque Ufficio del Giudice di Pace/Tribunale su tutto il territorio nazionale. Il "VERBALE DI GIURAMENTO PERIZIA" deve essere allegato alla fine della perizia e prima degli eventuali allegati. Il "VERBALE DI GIURAMENTO TRADUZIONE" deve essere allegato dopo il testo tradotto e la traduzione in questo ordine. Perizie e traduzioni devono riportare sull'ultima pagina prima del verbale di giuramento, la data in cui è stata redatta la traduzione/perizia e la firma del perito/traduttore. I fogli della perizia, del giuramento e degli eventuali allegati, devono essere uniti mediante spillatura, rilegatura, od altro. |
COSTO E MODALITA’ DI CALCOLO |
€ 16,00 di marche ogni quattro facciate (di 25 righe ciascuna ottenibile su word con interlinea esatta 28,35 pt) della perizia o della traduzione compresa la formula. € 3,92 di marche per diritti di segreteria. € 0,52 di marche per ciascun allegato con un minimo di € 1,00; le fotografie costituiscono singoli allegati. In caso di esenzione da bollo devono essere indicati gli estremi della norma in base alla quale opera l’esenzione |
INOLTRE |
Non è necessario che il perito o il traduttore siano iscritti ad apposito albo professionale. La traduzione deve essere effettuata da persona diversa dall'interessato. |
MODULISTICA |
ATTO NOTORIO | |
DOVE |
Presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace in Via Venafiorita 1 – ex Palazzo di Giustizia piano 1°.
tel. 0789 52260 Non è necessario prendere appuntamento |
COS'E' |
L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge. |
CHI |
Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può presentarsi un solo parente. |
COMPETENZA |
Gli atti notori sono ricevuti dal funzionario/cancelliere presso un qualsiasi ufficio del Giudice di Pace o del Tribunale sul territorio nazionale. Possono essere ricevuti anche dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato). |
COME |
Il richiedente si reca in cancelleria con due testimoni (maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all’atto) *. Il Pubblico Ufficiale provvede alla loro identificazione: pertanto tutti devono essere in possesso di valido documento (carta d’identità o patente non scaduti). * art. 50 Ordinamento notariato - L. 16/02/1913 n. 89 |
COSTO |
Per l’originale che resta in cancelleria:
Per la copia conforme: rilasciata immediatamente (urgente)
Per la copia rilasciata dopo tre giorni
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INOLTRE |
Nel caso di Atto Notorio per Riscossione Somme è necessario dichiarare tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza, i dati relativi al testamento se esiste o alla eventuale rinuncia all’eredità da parte di qualche erede. Nel caso di Atto Notorio per Possesso Ventennale è necessario dichiarare tutti i dati del possessore e i dati catastali degli immobili. |
NOTA BENE |
Gli atti notori che l’Ufficio del Giudice di Pace può accettare sono solo quelli relativi a riscossione somme (banca o Ufficio postale) e possesso ventennale ininterrotto |
MODULISTICA |
AUTENTICA DI FIRMA | |
DOVE |
Presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace in Via Venafiorita 1 – ex Palazzo di Giustizia piano 1°.
tel. 0789 52260 Non è necessario prendere appuntamento |
COS'E' |
E' un’attestazione fatta da un pubblico ufficiale che, dopo aver accertato l’identità del firmatario dell’atto, dichiara che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato. L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. |
CHI |
Colui che firma deve essere in grado di intendere e volere ed essere in possesso di un documento di riconoscimento valido. Presso l’Ufficio del Giudice di Pace l'autentica è effettuata dal Funzionario. |
COME |
Occorre presentarsi di persona con un documento di identità, necessario per l'identificazione. L'autenticazione di firme viene effettuata solo su istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati che consentono di utilizzare gli strumenti di semplificazione (D.P.R. 445/2000). L'autentica non può invece essere richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori o esercenti pubblici servizi. In questo caso infatti l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi:
L'autenticazione di firma è inoltre necessaria nei seguenti casi:
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COSTO |
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QUANDO NON SI PUO' FARE L'AUTENTICA |
Non è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:
In tali casi sarà necessario rivolgersi ad un notaio. Non si possono autenticare sottoscrizioni apposte in calce a documenti che non siano scritti in lingua italiana (l'eventuale documento presentato in lingua straniera, dovrà essere fornito anche di idonea traduzione). |
ATTI DI VENDITA DI VEICOLI USATI |
La firma del venditore sugli atti di vendita dei veicoli usati (compresi gli atti di accettazione d'eredità) va autenticata presso:
Non è possibile effettuare tale autentica presso l’Ufficio del Giudice di Pace. |