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Affari Stragiudiziali

Ultima modifica 24 novembre 2023

Si comunica che il servizio Affari Stragiudiziali effettuerà  i seguenti orari:

  • lunedì: dalle 10.30 alle 12.30;

  • martedì: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 16:00.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'ufficio ai seguenti numeri telefonici 0789 - 52260.

Materia Amministrativa

Presso l’ufficio del Giudice di Pace si può:

 

ASSEVERAZIONE DI PERIZIE E TRADUZIONI
DOVE E QUANDO

Presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace in Via Venafiorita 1 – ex Palazzo di Giustizia piano 1°

  • Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
  • Martedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00;

tel. 0789 52260

Non è necessario prendere appuntamento

COS'E'

E’ la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento davanti al Funzionario.

CHI

La perizia/traduzione deve essere giurata da chi l’ha effettuata.

COME

Il perito o il traduttore si recano presso l’Ufficio del Giudice di Pace con un documento valido d’identità e con la perizia o la traduzione da giurare.

Non esiste una competenza territoriale e il giuramento può essere effettuato in qualunque Ufficio del Giudice di Pace/Tribunale su tutto il territorio nazionale.

Il "VERBALE DI GIURAMENTO PERIZIA" deve essere allegato alla fine della perizia e prima degli eventuali allegati.

Il "VERBALE DI GIURAMENTO TRADUZIONE" deve essere allegato dopo il testo tradotto e la traduzione in questo ordine.

Perizie e traduzioni devono riportare sull'ultima pagina prima del verbale di giuramento, la data in cui è stata redatta la traduzione/perizia e la firma del perito/traduttore.

I fogli della perizia, del giuramento e degli eventuali allegati, devono essere uniti mediante spillatura, rilegatura, od altro.

COSTO E MODALITA’ DI CALCOLO

€ 16,00 di marche ogni quattro facciate (di 25 righe ciascuna ottenibile su word con interlinea esatta 28,35 pt) della perizia o della traduzione compresa la formula.

€ 3,92 di marche per diritti di segreteria.

€ 0,52 di marche per ciascun allegato con un minimo di € 1,00; 

le fotografie costituiscono singoli allegati.

In caso di esenzione da bollo devono essere indicati gli estremi della norma in base alla quale opera l’esenzione

INOLTRE

Non è necessario che il perito o il traduttore siano iscritti ad apposito albo professionale. La traduzione deve essere effettuata da persona diversa dall'interessato.

MODULISTICA

Verbale di giuramento perizia.

Verbale di giuramento traduzione.

 

ATTO NOTORIO
DOVE

Presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace in Via Venafiorita 1 – ex Palazzo di Giustizia piano 1°.

  • Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
  • Martedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00;

tel. 0789 52260

Non è necessario prendere appuntamento

COS'E'

L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.

CHI

Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può presentarsi un solo parente.

COMPETENZA

Gli atti notori sono ricevuti dal funzionario/cancelliere presso un qualsiasi ufficio del Giudice di Pace o del Tribunale sul territorio nazionale. Possono essere ricevuti anche dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).

COME

Il richiedente si reca in cancelleria con due testimoni (maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all’atto) *. Il Pubblico Ufficiale provvede alla loro identificazione: pertanto tutti devono essere in possesso di valido documento (carta d’identità o patente non scaduti).

* art. 50 Ordinamento notariato - L. 16/02/1913 n. 89

COSTO

Per l’originale che resta in cancelleria:

  • 1 marca da € 16,00

Per la copia conforme: rilasciata immediatamente (urgente)

  • 1 marca da € 16,00
  • 1 marca da € 35,37 per diritti di cancelleria.

Per la copia rilasciata dopo tre giorni

  • 1 marca da € 16,00
  • 1 marca da € 11,79 per diritti di cancelleria.
INOLTRE

Nel caso di Atto Notorio per Riscossione Somme è necessario dichiarare tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza, i dati relativi al testamento se esiste o alla eventuale rinuncia all’eredità da parte di qualche erede.

Nel caso di Atto Notorio per Possesso Ventennale è necessario dichiarare tutti i dati del possessore e i dati catastali degli immobili.

NOTA BENE

Gli atti notori che l’Ufficio del Giudice di Pace può accettare sono solo quelli relativi a riscossione somme (banca o Ufficio postale) e possesso ventennale ininterrotto

MODULISTICA

Atto notorio per riscossione di somme

Atto notorio per possesso ventennale

 

AUTENTICA DI FIRMA
DOVE

Presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace in Via Venafiorita 1 – ex Palazzo di Giustizia piano 1°.

  • Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
  • Martedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00;

tel. 0789 52260

Non è necessario prendere appuntamento

COS'E'

E' un’attestazione fatta da un pubblico ufficiale che, dopo aver accertato l’identità del firmatario dell’atto, dichiara che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato.

L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

CHI

Colui che firma deve essere in grado di intendere e volere ed essere in possesso di un documento di riconoscimento valido.

Presso l’Ufficio del Giudice di Pace l'autentica è effettuata dal Funzionario.

COME

Occorre presentarsi di persona con un documento di identità, necessario per l'identificazione.

L'autenticazione di firme viene effettuata solo su istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati che consentono di utilizzare gli strumenti di semplificazione (D.P.R. 445/2000).

L'autentica non può invece essere richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori o esercenti pubblici servizi.

In questo caso infatti l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi:

  • apposizione della firma davanti al dipendente addetto;
  • in caso di spedizione - anche via fax - allegando all'atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità.

L'autenticazione di firma è inoltre necessaria nei seguenti casi:

  • deleghe a riscuotere benefici economici per conto di terzi: è necessaria l'autentica di firma anche se sono da produrre a Pubbliche Amministrazioni e a gestori o esercenti pubblici servizi;
  • dichiarazioni di accettazione di candidature elettorali, presentazione di liste elettorali, proposte di leggi e referendum nazionali, regionali e locali.
COSTO
  • Una marca da € 11,79  (diritto di certificazione di conformità).
  • Una marca da bollo da € 16,00 *.
  • L'autenticazione di sottoscrizione è sempre soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 642/72, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale il documento è destinato; in tal caso, all’atto della richiesta, è necessario che l’interessato specifichi l’uso per il quale vengono richiesti e la norma di esenzione deve essere espressamente indicata sul documento.
QUANDO NON SI PUO' FARE L'AUTENTICA

Non è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:

  1. Dichiarazioni d'impegno e di volontà.
  2. Accettazioni o rinunce d'incarico
  3. Procure (comunque siano denominati, sono atti con cui l'interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto).
  4. Dichiarazioni future
  5. Scritture private e meri rapporti tra privati
  6. Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.
  7. Fogli in bianco.

In tali casi sarà necessario rivolgersi ad un notaio.

Non si possono autenticare sottoscrizioni apposte in calce a documenti che non siano scritti in lingua italiana (l'eventuale documento presentato in lingua straniera, dovrà essere fornito anche di idonea traduzione).

ATTI DI VENDITA DI VEICOLI USATI

La firma del venditore sugli atti di vendita dei veicoli usati (compresi gli atti di accettazione d'eredità) va autenticata presso:

  • gli uffici provinciali ACI (PRA);
  • gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC);
  • le delegazioni degli Automobile Club e degli studi di consulenza automobilistica (agenzie pratiche auto);
  • gli uffici comunali;
  • i notai.

Non è possibile effettuare tale autentica presso l’Ufficio del Giudice di Pace.