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Rimborso Spese Testimoni

Ultima modifica 24 marzo 2023

RIMBORSO SPESE TESTIMONI

DOVE E QUANDO

Presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace in Via Venafiorita 1 – ex Palazzo di Giustizia piano 1°.

Dal lunedì al sabato 08.30-12.30; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00

 Tel. 0789 52263

Funzionario Giud. Dott.ssa Filomena Secchi

COS'E'

L’art. 198 del codice di procedura penale sancisce che “il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice”. Al cittadino che viene convocato dal Pubblico Ministero o dal Giudice per testimoniare in un processo penale/civile, se non residente nel luogo in cui si celebra il processo, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere l’Ufficio Giudiziario.

In merito, l’art. 46 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia n. 115 del 2002 recita testualmente: 

  “1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. 

2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. 

3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.”

QUALE SPESA È SICURAMENTE RIMBORSABILE

La legge prevede il rimborso dei biglietti di seconda classe dell’autobus, del treno e della nave eventualmente utilizzati per raggiungere l’Ufficio giudiziario. A tal fine è necessario presentare i biglietti utilizzati all’ufficio competente al rimborso per la quantificazione della spesa. Nel caso in cui il teste raggiunga l’Ufficio giudiziario con mezzi propri o con l’aereo non preventivamente autorizzati, non potrà ottenere il rimborso di quanto effettivamente speso. Tuttavia, la circolare Prot. m_dg_DAG.16/02/2010. 0024224. U del Ministero della Giustizia precisa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto che, in mancanza del titolo di viaggio, la spesa in questione possa essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire tale titolo (ad esempio, per smarrimento o per utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal testimone ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante lo smarrimento o l’uso di mezzi diversi da quelli di linea.

QUALE TRAGITTO È RIMBORSABILE.

La legge prevede che sia rimborsato il tragitto più breve fra  l’Ufficio giudiziario ed il luogo di residenza o il luogo nel quale è stata notificata la citazione a comparire in udienza. Può accadere però che il teste sia domiciliato o dimori stabilmente, per motivi di lavoro o per motivi di studio, in località diversa dalla residenza o dal luogo dove è stato notificato l’atto; in tal caso, per ottenere il rimborso delle spese sostenute partendo dal domicilio o dalla dimora abituale deve darne dimostrazione all’Ufficio Spese di Giustizia (per esempio, mediante certificato di iscrizione all’Università, mediante attestazione del datore di lavoro ecc.)

QUALE SPESA È EVENTUALMENTE RIMBORSABILE.

La legge consente il rimborso del mezzo aereo solo se preventivamente autorizzato dal Giudice. È pertanto opportuno presentare, qualche giorno prima dell’udienza, anche via fax, istanza motivata al Giudice al fine di ottenere l’autorizzazione all’uso del mezzo aereo per raggiungere l’Ufficio giudiziario nel quale si deve rendere testimonianza. L’istanza deve essere presentata al Giudice anche nel caso in cui il teste sia stato citato dal Pubblico Ministero.

QUALE SPESA NON È RIMBORSABILE. 

La legge non consente il rimborso delle spese di vitto e alloggio ( ristorante e albergo) del taxi e dell’autovettura privata. 

COSA FARE PER OTTENERE IL RIMBORSO.

Una volta resa la testimonianza, è necessario presentare per iscritto istanza di rimborso alla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace. L’istanza deve contenere nome e cognome del teste, luogo e data di nascita, luogo di  residenza e indirizzo, codice fiscale, numero telefonico, e-mail e  coordinate bancarie complete nel formato BIC-IBAN. Infatti, giusta circolare Prot. m_dg_DAG.16/02/2010. 0024224. U del Ministero della Giustizia, non è più consentito il rimborso in contanti o con altra forma diversa dall’accredito in conto corrente. All’istanza dovrà essere allegata la citazione con la quale al teste è stato intimato di comparire in udienza; l’istanza deve essere presentata a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla data della testimonianza. 

QUANDO SI RICEVERÀ IL RIMBORSO.

La Cancelleria trasmetterà la richiesta al Funzionario Delegato presso la Corte d’Appello di Sassari che provvederà al pagamento, non appena saranno completate le procedure di controllo contabile della documentazione necessaria. È necessario, pertanto, che l’istanza di rimborso del teste sia completa di tutti i dati sopra descritti e debitamente corredata della citazione a comparire in udienza.

MODULISTICA

Modulo istanza liquidazione spese di viaggio e indennità al testimone.

Modulo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante lo smarrimento o l’uso di mezzi diversi da quelli di linea.